Sez. 1, Sentenza n. 1113 del 11/02/1985 (Rv. 439238 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - INTERESSI - IN GENERE - ISCRIZIONE A RUOLO SUCCESSIVA ALL'1 GENNAIO 1974 - OBBLIGO DI PAGAMENTO DEGLI INTERESSI - PRESUPPOSTI - OMESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - INTERESSI - IN GENERE - ISCRIZIONE A RUOLO SUCCESSIVA ALL'1 GENNAIO 1974 - OBBLIGO DI PAGAMENTO DEGLI INTERESSI - PRESUPPOSTI - OMESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Con riguardo a soppressi Tributi diretti (nella specie, imposta di ricchezza mobile) iscritti a ruolo posteriormente all'1 gennaio 1974, il contribuente resta soggetto alla maggiorazione contemplata dallo art. 184 bis del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, e limitatamente alle imposte per le quali sussista il requisito fissato da tale norma della dichiarazione omessa od infedele, fino al 31 dicembre 1973, mentre, per il periodo a partire dal giorno 1 gennaio 1974, che segna l'abrogazione del citato art. 184 con l'entrata in vigore della nuova disciplina della riscossione delle imposte sul reddito di cui al d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, il contribuente medesimo è obbligato a corrispondere gli interessi di cui all'art. 20 di detto secondo decreto sulla totalità del carico tributario, trattandosi di debito accessorio che prescinde dal suddetto requisito della dichiarazione omessa od infedele. Tale principio consegue alla applicazione dei principi generali sulla successione delle leggi nel tempo, senza implicare ultrattività della norma abrogata o retroattività della norma nuova, tenuto conto che si verte in tema di Disposizioni che non investono il rapporto impositivo sostanziale, ma regolamentano gli effetti del ritardo nello adempimento dell'obbligazione tributaria, e che, quindi, operano, ciascuna, per quella parte del ritardo stesso che si sia verificata nel periodo della sua vigenza. (V 2194/84; (V 4463/83, mass n 429347).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 184 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 20, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 104 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)