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Sez. 1, Sentenza n. 9329 del 16/12/1987 (Rv. 456507 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - INTERESSI - IN GENERE - ISCRIZIONE A RUOLO SUCCESSIVA ALL'1 GENNAIO 1974 - OBBLIGO DI PAGAMENTO DEGLI INTERESSI - PRESUPPOSTI - OMESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456507-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - INTERESSI - IN GENERE - ISCRIZIONE A RUOLO SUCCESSIVA ALL'1 GENNAIO 1974 - OBBLIGO DI PAGAMENTO DEGLI INTERESSI - PRESUPPOSTI - OMESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

La tardiva iscrizione a ruolo di soppresse imposte dirette comporta, relativamente al ritardo verificatosi fino al 31 dicembre 1973, l'applicabilità della maggiorazione di cui all'art. 184 bis del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, nel concorso delle condizioni all'uopo previste, ivi inclusa quella dell'infedeltà della dichiarazione del contribuente (per l'esposizione di elementi non conformi al vero, anche con riguardo all'ammontare di passività), mentre, per il ritardo successivo alla suddetta data, sono dovuti gli interessi contemplati dall'art. 20 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, secondo il regime previsto dalla norma stessa, tenuto conto che si verte in tema di prestazioni di tipo risarcitorio, le quali si ricollegano al fatto del ritardo, e, pertanto, in difetto di diversa disciplina transitoria, sono soggette alle leggi rispettivamente in vigore all'epoca del verificarsi del ritardo stesso. (Conf 1113/85, mass n 439238; (Conf 4463/83, mass n 429347).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 184 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)