Sez. 2, Sentenza n. 3407 del 04/12/1985 Ud. (dep. 06/05/1986) Rv. 172583 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - REALE - ESTREMI - FINE DI LUCRO E CONOSCENZA DEL TIPO DI REATO CONNESSO - NON NECESSITÀ.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - REALE - ESTREMI - FINE DI LUCRO E CONOSCENZA DEL TIPO DI REATO CONNESSO - NON NECESSITÀ.*
Il delitto di favoreggiamento reale è configurabile quando esuli qualsiasi finalità di locupletazione e l'attività dell'agente sia diretta solo a prestare aiuto all'autore del reato già consumato, per assicurargli il prodotto o il prezzo o il profitto della sua attività criminosa. Per la sussistenza di tale delitto non è, quindi, richiesto il fine di lucro e neppure è necessario che l'agente sappia quale sia e quando e come sia stato commesso il reato il cui prodotto o prezzo o profitto si vuole assicurare, essendo necessario, invece, che l'agente operi con la coscienza e la volontà di aiutare l'autore di un reato ad assicurarsene il prodotto o il profitto o il prezzo. (V mass n 171051).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 379
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)