Sez. 2, Sentenza n. 2953 del 08/10/1982 Ud. (dep. 11/04/1983) Rv. 158313 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - DESTREZZA (BORSEGGIO) - USO DI ECCEZIONALE ABILITÀ - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - PROFITTO DI UNA SITUAZIONE TALE DA ATTENUARE L'ATTENZIONE DELLA PERSONA OFFESA - SUFFICIENZA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - DESTREZZA (BORSEGGIO) - USO DI ECCEZIONALE ABILITÀ - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - PROFITTO DI UNA SITUAZIONE TALE DA ATTENUARE L'ATTENZIONE DELLA PERSONA OFFESA - SUFFICIENZA.*
L'aggravante della destrezza nel furto non richiede necessariamente l'uso di eccezionale abilità per cui il derubato non possa in alcun modo accorgersi della sottrazione: basta infatti che l'agente abbia profittato di una situazione di tempo e di luogo tale da attenuare l'attenzione della persona offesa nel mantenere il dominio e il possesso della cosa. (nella fattispecie la parte offesa si trovava in stato di ebbrezza alcoolica deliberatamente provocata dall'imputato). (V mass n 152484; (V mass n 136169; (V mass n 132340).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)