Sez. 2, Sentenza n. 1982 del 20/10/1981 Ud. (dep. 27/02/1982) Rv. 152484 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - MEZZO FRAUDOLENTO - ESTREMI: ELEMENTO ULTERIORE RISPETTO ALLA NORMALE AZIONE FURTIVA - FURTO CONSUMATO A SEGUITO DI NEGLIGENZA DELLA VITTIMA - AGGRAVANTE DEL MEZZO FRAUDOLENTO - INSUSSISTENZA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - MEZZO FRAUDOLENTO - ESTREMI: ELEMENTO ULTERIORE RISPETTO ALLA NORMALE AZIONE FURTIVA - FURTO CONSUMATO A SEGUITO DI NEGLIGENZA DELLA VITTIMA - AGGRAVANTE DEL MEZZO FRAUDOLENTO - INSUSSISTENZA.*
L'aggravante del "mezzo fraudolento" deve rappresentare un elemento "in più" rispetto all'attività necessaria per operare la sottrazione e l'impossessamento. L'aggravante in esame è pertanto inapplicabile nel caso in cui l'Azione furtiva sia andata a buon fine, non già per un'operazione straordinaria dell'agente improntata ad astuzia o scaltrezza, ma per la negligenza della persona offesa. (V. Mass. 125453/73 nel senso che sussiste l'aggravante della destrezza se la "distrazione" del derubato è stata preordinata).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)