Sez. 6, Sentenza n. 5125 del 27/03/1972 Ud. (dep. 20/07/1972) Rv. 121629 - 01
PENA - ESTINZIONE(CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI - DPR 22 MAGGIO 1970, N 283 - PENE ACCESSORIE - IN GENERE - INDULTO PER LE PENE ACCESSORIE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - DELLA PENA PRINCIPALE - PENA PRINCIPALE CONDONABILE - APPLICABILITA DELL'INDULTO ALLA PENA ACCESSORIA.*
PENA - ESTINZIONE(CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI - DPR 22 MAGGIO 1970, N 283 - PENE ACCESSORIE - IN GENERE - INDULTO PER LE PENE ACCESSORIE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - DELLA PENA PRINCIPALE - PENA PRINCIPALE CONDONABILE - APPLICABILITA DELL'INDULTO ALLA PENA ACCESSORIA.*
Ai sensi dell'art 7 del DPR 22 maggio 1970, n 283, e concesso indulto per tutte le pene accessorie temporanee conseguenti a condanne alle quali e applicabile l'indulto di cui al precedente art 6. Ne deriva che le pene accessorie sono estinte per indulto non soltanto quando la condanna a pena detentiva cui conseguono sia stata in concreto dichiarata estinta per effetto dell'indulto, ma anche quando la concreta dichiarazione di Estinzione per indulto della pena principale non e stata emessa, ma teoricamente l'indulto sarebbe applicabile. (nella specie, alla pena principale non era stato applicato l'indulto-teoricamente spettante-perche al condannato era stata concessa la sospensione condizionale della pena, beneficio prevalente sull'indulto; e stato pero ritenuto applicabile l'indulto alla pena accessoria temporanea conseguente alla condanna condizionalmente sospesa).*
Riferimenti normativi: Legge 22/05/1970 num. 283 art. 7, Cod. Pen. art. 174 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)