Sez. 3, Sentenza n. 7608 del 18/04/1989 Ud. (dep. 23/05/1989) Rv. 181390 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI - D.P.R. 16 DICEMBRE 1986, N. 865, ART. 9 - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA PRINCIPALE ED INDULTO DELLA PENA ACCESSORIA - POSSIBILITÀ.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI - D.P.R. 16 DICEMBRE 1986, N. 865, ART. 9 - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA PRINCIPALE ED INDULTO DELLA PENA ACCESSORIA - POSSIBILITÀ.*
Gli istituti della sospensione condizionale dell'esenzione della pena e dell'indulto non sono tra loro contrastanti, potendo trovare applicazione nella medesima fattispecie concreta. Il primo infatti comporta l'Estinzione del reato a determinate condizioni e non concerne le pene accessorie e gli altri effetti della condanna; il secondo invece estingue subito la pena principale e quella accessoria. Il condono va inoltre applicato alle pene accessorie, anche se in concreto a quella principale - per il principio del favor rei - si sia ritenuta applicabile la sospensione condizionale. Non osta il dettato dell'art. 9 d.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865 il quale prevede la concessione del beneficio per le pene accessorie quando sia applicato anche solo in parte l'indulto stesso. Con quest'ultima locuzione il legislatore si è riferito, non all'applicazione in concreto, ma a quella astrattamente possibile. (Conf mass n 166822 sulla prima parte; (Conf mass n 163982, sulla prima parte; (Conf mass n 163632, sulla prima parte; (Conf mass n 160701, sulla prima parte; (Conf mass n 146274, sulla prima parte; (Conf mass n 142999, sulla prima parte; (Conf mass n 121629, sulla prima parte; (Conf mass n 157425, sulla seconda parte; (Conf mass n 155304, sulla seconda parte; (Conf mass n 147860, sulla seconda parte; (Conf mass n 146500, sulla seconda parte; (Conf mass n 142034, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 166 CORTE COST., DPR 16/12/1986 num. 865 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)