Sez. 6, Ordinanza n. 1106 del 13/03/1996 Cc. (dep. 04/06/1996) Rv. 205654 - 01
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Appartenenti ad associazioni mafiose | Confisca dei beni in applicazione dell'art. 2 ter, comma terzo legge 31 maggio 1965 n. 575 - Annullamento del decreto di confisca dei beni da parte della Corte di cassazione - Rinvio alla stessa sezione della Corte d'Appello che ha emesso il decreto - Necessità - Rinvio ad altra sezione - Esclusione.
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Appartenenti ad associazioni mafiose
In caso di annullamento da parte della Corte di cassazione del decreto con cui la Corte d'Appello ordina la confisca dei beni in applicazione della misura di prevenzione patrimoniale prevista dall'art. 2 ter, comma terzo, della legge 31 maggio 1965 n. 575, gli atti vanno trasmessi alla stessa corte che ha emesso il provvedimento ai sensi della lettera a) dell'art. 623 cod. proc. pen. e non ad altra sezione ai sensi della lettera c) del medesimo articolo poiché la legge prevede il rinvio ad altra sezione solo nel caso della pronuncia di una "sentenza" ed il decreto in questione, anche per l'analogia tra la materia delle misure cautelari e quella delle misure di prevenzione, determina una sostanziale equiparazione del decreto applicativo della confisca alle ordinanze in tema di misure cautelari.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 com. 1 lett. A CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 623 com. 1 lett. A CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 623 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)