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Sez. 5, Ordinanza n. 40995 del 30/10/2002 Cc. (dep. 05/12/2002) Rv. 223218 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE | Procedimento di prevenzione - Annullamento con rinvio del decreto emesso dalla Corte di appello - Rinvio ad altra sezione della medesima Corte, ex art.623, comma 1, lett.c) cod. proc. pen. e non alla stessa sezione della Corte che ha emesso il decreto ex art.623, comma 1, lett.a) cod. proc. pen. - Ragioni.
Stato
decisa il 2002-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223218-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE

In tema di procedimento di prevenzione, qualora la Corte di cassazione annulli con rinvio il decreto emesso dalla Corte di appello, gli atti debbono essere trasmessi, ai sensi dell'art.623, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., ad altra sezione della stessa Corte, diversa da quella che ha emesso il provvedimento, in quanto il procedimento di prevenzione ha carattere giurisdizionale ed i decreti che concludono le fasi del medesimo hanno natura sostanziale di sentenza.(Per l'effetto, la Corte ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta correzione del provvedimento di annullamento con rinvio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 com. 1 lett. A CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 623 com. 1 lett. A CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 623 com. 1 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)