Sez. 2, Sentenza n. 4235 del 07/05/1987 (Rv. 452993 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI - COMUNIONE DEI BENI - IN GENERE - FAMIGLIE COSTITUITE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - BENI ACQUISTATI NEL PERIODO TRANSITORIO - VOLONTÀ CONTRARIA ALLA INSORGENZA DEL REGIME DI COMUNIONE LEGALE - MERA RIPARAZIONE DI FATTO - INIDONEITÀ - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI DIVORZIO - IDONEITÀ.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI - COMUNIONE DEI BENI - IN GENERE - FAMIGLIE COSTITUITE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - BENI ACQUISTATI NEL PERIODO TRANSITORIO - VOLONTÀ CONTRARIA ALLA INSORGENZA DEL REGIME DI COMUNIONE LEGALE - MERA RIPARAZIONE DI FATTO - INIDONEITÀ - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI DIVORZIO - IDONEITÀ.*
Nel caso di coniugi già uniti in matrimonio alla data di entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975 n. 151, una volontà contraria all'insorgenza del regime di comunione legale dei beni, secondo la previsione dello art. 228 della citata legge e nel periodo transitorio decorrente da detta data fino al 15 gennaio 1978, non può essere ravvisata in una mera situazione di separazione di fatto (non equiparabile alla separazione legale e non riconducibile fra le altre ipotesi tassativamente contemplate dall'art. 191, nuovo testo, cod. civ.), ma deve ritenersi espressa dalla proposizione, sulla base di tale pregressa separazione di fatto della domanda di divorzio, atteso che questa, ancorché non espressamente considerata dal citato art. 228, presenta requisiti di Forma e di sostanza idonei ad evidenziare inequivocamente una scelta contraria a quel regime di comunione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 191 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 228
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)