Sez. 2, Sentenza n. 3483 del 19/05/1988 (Rv. 458831 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE DEI BENI - IN GENERE - COMUNIONE LEGALE - REGIME TRANSITORIO - ESCLUSIONE DELLA COMUNIONE LEGALE - FORMA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE DEI BENI - IN GENERE - COMUNIONE LEGALE - REGIME TRANSITORIO - ESCLUSIONE DELLA COMUNIONE LEGALE - FORMA.*
In relazione alle famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della legge 19 maggio 1975 n. 151 (sulla riforma del diritto di famiglia), l'esclusione, ai sensi dell'art. 228 di tale legge, del regime della comunione legale, per i beni acquistati successivamente alla data predetta, postula (entro il termine allo uopo stabilito) una specifica dichiarazione negoziale che deve risultare da apposito atto (di cui deve farsi annotazione a margine dell'atto di matrimonio) ricevuto da notaio o dall'ufficiale di stato civile del luogo di celebrazione del matrimonio e, pertanto non può derivare da una mera enunciazione di inapplicabilità del regime della comunione che sia contenuta in un contratto di compravendita, ancorché stipulato per atto notarile. (V 4235/87, mass n 452993; (V 2045/79, mass n 398426).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 228, Decreto Legge 09/09/1977 num. 688, Legge 31/10/1977 num. 804
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)