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Sez. L, Sentenza n. 6958 del 16/12/1982 (Rv. 424620 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - ASSEGNO PERIODICO - MORTE DELL'OBBLIGATO SENZA CONIUGE SUPERSTITE - PROVVEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'INPS DI ATTRIBUZIONE AL CONIUGE DIVORZIATO DI UNA QUOTA DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ - APPELLABILITÀ - ESCLUSIONE - RECLAMO EX ART. 739, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424620-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - ASSEGNO PERIODICO - MORTE DELL'OBBLIGATO SENZA CONIUGE SUPERSTITE - PROVVEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'INPS DI ATTRIBUZIONE AL CONIUGE DIVORZIATO DI UNA QUOTA DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ - APPELLABILITÀ - ESCLUSIONE - RECLAMO EX ART. 739, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - AMMISSIBILITÀ.*

Il provvedimento - emesso nei confronti dell'i.N.P.S., ritualmente intervenuto nel procedimento camerale - con cui il tribunale, nel vigore del testo originario dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 (poi sostituito dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978 n. 436), abbia disposto, essendo deceduto, senza lasciare un coniuge superstite, l'Obbligo alla somministrazione dell'assegno periodico di cui all'art. 5 della stessa legge n. 898 del 1970, l'attribuzione al coniuge divorziato di una quota della pensione di riversibilità, che sarebbe spettata al coniuge superstite, non è appellabile, ma solo reclamabile ai sensi dell'art. 739, secondo comma, cod. proc. civ.. (V 4198/78, mass n 393827; (V 1305/77, mass n 385007).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)