Sez. 1, Sentenza n. 1305 del 06/04/1977 (Rv. 385007 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - MUTAMENTO DEGLI OBBLIGHI - DISPOSIZIONI PATRIMONIALI - PROVVEDIMENTO CAMERALE DI REVISIONE - NATURA DI SENTENZA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - MUTAMENTO DEGLI OBBLIGHI - DISPOSIZIONI PATRIMONIALI - PROVVEDIMENTO CAMERALE DI REVISIONE - NATURA DI SENTENZA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
Il provvedimento con il quale il tribunale in camera di consiglio provvede sull'istanza di revisione delle Disposizioni patrimoniali contenute nella sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio a norma dell'art 9 della legge 1 dicembre 1970, n 898, ha natura sostanziale di sentenza, sia per i caratteri contenziosi della controversia, sia per il fatto che il provvedimento e deliberato da tutto il collegio, a conclusione di un accertamento condotto con i normali mezzi di prova e col rispetto del contraddittorio. Conseguentemente, contro detto provvedimento, anche se emesso in Sede camerale, e ammissibile il normale ricorso per Cassazione. (V 2533/76, mass n 381333; (V 202/75, Corte cost).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)