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Sez. 2, Sentenza n. 22348 del 21/10/2009 (Rv. 610542 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - IN GENERE | Azione per denunciare la violazione da parte del vicino delle distanze nelle costruzioni - Legittimazione dell'usufruttuario - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610542-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - IN GENERE

In tema di limitazioni legali della proprietà, l'azione per denunciare la violazione da parte del vicino delle distanze nelle costruzioni ha natura di "negatoria servitutis", essendo diretta a far valere l'inesistenza di "iura in re" a carico della proprietà suscettibili di dar luogo ad una servitù, e pertanto al suo esercizio è legittimato, a norma dell'art. 1012, secondo comma, cod. civ., anche il titolare del diritto di usufrutto sul fondo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 1012 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)