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Sez. U, Sentenza n. 9237 del 04/08/1992 (Rv. 478429 - 01)

Professionisti - Albo professionale - Iscrizione - In genere | Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza in favore dei geometri - Attribuzione della pensione - Diritto soggettivo del professionista - Domanda del medesimo volta all'accertamento della legittimità della propria iscrizione alla Cassa - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Contestazione nella legittimità di un atto amministrativo (nella specie iscrizione all'albo professionale), presupposto necessario dell'iscrizione alla Cassa - Sindacato delle Sezioni Unite della Cassazione in sede di regolamento - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478429-01

Professionisti - Albo professionale - Iscrizione - In genere

La domanda del professionista volta a conseguire, ai fini dell' attribuzione della pensione, l'accertamento della legittimità della propria iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore dei geometri introduce una controversia che, in quanto relativa al diritto soggettivo al trattamento previdenziale, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, esulando dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte in sede di regolamento la questione dei limiti interni della giurisdizione predetta allorché sia in contestazione la legittimità di un atto amministrativo (nella specie, dell'iscrizione all'albo professionale per violazione del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274) costituente presupposto necessario dell'iscrizione alla Cassa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 374, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)