Sez. 2, Sentenza n. 3367 del 22/05/1981 (Rv. 413948 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - REQUISITI - UTILITA - VANTAGGIO FUTURO - EDIFICIO DA COSTRUIRE O FONDO DA ACQUISTARE - EFFETTI - DIFFERENZE.*
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - REQUISITI - UTILITA - VANTAGGIO FUTURO - EDIFICIO DA COSTRUIRE O FONDO DA ACQUISTARE - EFFETTI - DIFFERENZE.*
La servitu, anche quando e diretta ad assicurare un vantaggio futuro, sorge normalmente, con i suoi effetti reali attivamente e passivamente inerenti al fondo dominante ed a quello servente, fin dal momento della sua Costituzione; mentre la postdatazione degli effetti ad un momento successivo e limitata alla specifica ipotesi, prevista dal secondo comma dell'art 1029 cod civ, della servitu a favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare, nella quale ipotesi gli effetti si verificano dal giorno del verificarsi dell'evento della costruzione o dell'acquisto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1029
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)