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Sez. 2, Sentenza n. 6740 del 15/11/1986 (Rv. 448875 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - REQUISITI - UTILITÀ - IN GENERE (NOZIONE) - VANTAGGIO SOGGETTIVO ED ESTRINSECO RELATIVO ALLA ATTIVITÀ PERSONALE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO DOMINANTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448875-01

SERVITÙ - PREDIALI - REQUISITI - UTILITÀ - IN GENERE (NOZIONE) - VANTAGGIO SOGGETTIVO ED ESTRINSECO RELATIVO ALLA ATTIVITÀ PERSONALE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO DOMINANTE - ESCLUSIONE.*

Al fine della valida Costituzione di una servitù prediale, occorre che il vantaggio previsto e disciplinato dalle parti sia configurabile in rapporto alla obiettiva situazione dei fondi interessati - cioè come utilitas, che il cosiddetto fondo servente sia suscettibile di arrecare direttamente al fondo dominante (in relazione all'attuale od anche alle prevedibili destinazioni future del medesimo) - e non si risolva invece in un vantaggio soggettivo ed estrinseco relativo all'attività personale del proprietario del fondo dominante. Al detto fine, non si configura pertanto una obiettiva utilitas, nella pattuizione di una servitù più ampia rispetto alle necessità del fondo dominante, in vista del prolungamento della servitù stessa su fondi finitimi, venendo, in tale caso, in considerazione il mero vantaggio personale del proprietario del fondo dominante, in relazione all'eventualità che egli acquisti in seguito la proprietà o il diritto di servitù su quei fondi o sia comunque altrimenti autorizzato ad utilizzare in via precaria fondi contigui a quello dominante. (V 1027/84, mass n 433197; (V 3367/81, mass n 413948; (V 3340/77, mass n 386870).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1029

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)