diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3001 del 16/04/1988 (Rv. 458557 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - NULLITÀ DELLA SENTENZA - LITISCONSORZIO NECESSARIO NON RILEVATO DAL GIUDICE DEL MERITO - PRESUPPOSTI DI FATTO - PROVA - DEPOSITO DI NUOVI DOCUMENTI - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458557-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - NULLITÀ DELLA SENTENZA - LITISCONSORZIO NECESSARIO NON RILEVATO DAL GIUDICE DEL MERITO - PRESUPPOSTI DI FATTO - PROVA - DEPOSITO DI NUOVI DOCUMENTI - INAMMISSIBILITÀ.*

La nullità della sentenza in relazione alla quale è consentita la produzione di nuovi documenti nel giudizio di Cassazione - ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ. - è quella che deriva da vizi della stessa pronuncia per Mancanza di requisiti essenziali di sostanza e di Forma e non anche quella originata in via mediata e riflessa dai vizi del procedimento quale l'irregolare Costituzione del rapporto processuale. Non è pertanto ammissibile il deposito di un documento tendente a provare il presupposto di fatto di un litisconsorzio necessario non rilevato dal giudice del merito. (Conf 1446/86, mass n 439473).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)