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Sez. 3, Sentenza n. 486 del 20/01/1999 (Rv. 522433 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Ammissibilità - Condizioni - Limiti - Fattispecie relativa ad atti comprovanti la esistenza di controversia concernente la esistenza di diritti di uso civico sui fondi in contestazione e la demanialità degli stessi.
Stato
decisa il 1999-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522433-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI

I documenti riguardanti la nullità della sentenza impugnata dei quali, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., è consentito il deposito in cassazione sono soltanto quelli comprovanti vizi attinenti alla sentenza, e non anche quelli relativi ad atti o situazioni precedenti che si ripercuotono sulla validità della sentenza stessa. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il deposito, in sede di legittimità, di atti tendenti a provare che i fondi, dei quali era stato richiesto il rilascio sulla base di sentenza che aveva dichiarato risolto il contratto di mezzadria, erano oggetto di controversia relativa alla esistenza di diritti di uso civico sui fondi ed alla demanialità degli stessi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)