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Sez. 2, Sentenza n. 73 del 12/01/1976 (Rv. 378698 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - IN GENERE - RESPONSABILITA PER IL RITARDO - INVITO AD ADEMPIERE - INSUFFICIENZA - IMPUTABILITA A DOLO O COLPA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1976-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378698-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - IN GENERE - RESPONSABILITA PER IL RITARDO - INVITO AD ADEMPIERE - INSUFFICIENZA - IMPUTABILITA A DOLO O COLPA - NECESSITA.*

Perche possa configurarsi la responsabilita del debitore per il ritardo nell'adempimento non e sufficiente che egli sia stato invitato ad adempiere, mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto dal creditore, potendo tale atto ingenerare responsabilita, sia agli effetti degli interessi moratori sia agli effetti della eventuale risoluzione del contratto, solo nel caso in cui il non puntuale adempimento sia imputabile a dolo o colpa del debitore medesimo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)