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Sez. 3, Sentenza n. 2464 del 27/04/1979 (Rv. 398785 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - PAGAMENTO NEL TERMINE CONVENUTO - INADEMPIMENTO - RITARDO NEL PAGAMENTO - NON IMPUTABILITA A DOLO O COLPA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA DA PARTE DEL LOCATORE PER LUNGO TEMPO DI UN PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA).*
Stato
decisa il 1979-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398785-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - PAGAMENTO NEL TERMINE CONVENUTO - INADEMPIMENTO - RITARDO NEL PAGAMENTO - NON IMPUTABILITA A DOLO O COLPA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA DA PARTE DEL LOCATORE PER LUNGO TEMPO DI UN PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA).*

Ai fini della risoluzione del contratto, a norma dell'art 1453 cod civ, la responsabilita del debitore per il ritardo nell'adempimento deve essere imputabile a dolo o colpa, non essendo sufficiente che egli sia stato invitato ad adempiere, mediante richiesta fatta per iscritto dal creditore; sicche, nel caso in cui ricorrono circostanze obiettivamente apprezzabili, idonee a fare escludere l'elemento psicologico, l'inadempimento deve essere ritenuto incolpevole e non puo pronunziarsi la risoluzione del contratto. (nella specie, il SC, alla stregua del suesposto principio, ha cassato la sentenza del giudice del merito, che aveva dichiarato la risoluzione del contratto di locazione, per avere l'inquilino pagato un canone inferiore rispetto a quello pattuito, rilevando che, ai fini della colpevolezza della mora, il giudice del merito non aveva considerato la circostanza che il locatore aveva incondizionatamente accettato per lungo tempo il canone nella misura ridotta). (V Cass n 892/77, mass n 384498; (V Cass n 73/76, mass n 378698).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1587

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)