Sez. 2, Sentenza n. 20040 del 08/10/2004 (Rv. 577637 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI CIVILI | Collaboratori incaricati dal dominus della causa - Obbligo di costui di corrispondere il compenso fondato su una regola deontologica - Presupposto - Prova del contratto di mandato tra dette parti - Ricorribilità per Cassazione per la violazione di detta regola deontologica - Esclusione - Fondamento - Contestazione del contratto di mandato - Controversia disciplinata dal rito ordinario, non speciale (legge 794/1942) - Necessità - Conseguenze.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI CIVILI
L'obbligo dell'avvocato dominus della causa di corrispondere le spese ai colleghi che egli ha incaricato della controversia, in osservanza della corrispondente regola deontologica - la cui violazione non è comunque ricorribile per Cassazione per violazione di legge perché tali regole hanno ad oggetto precetti extragiuridici, ovvero regole interne di categoria, la cui emanazione compete agli ordini professionali quale espressione di autogoverno della professione ed autodisciplina dei comportamenti degli iscritti - comunque presuppone che sia provato il contratto di mandato tra dette parti; ove tale contratto sia contestato, non può esser provato nel procedimento speciale per la liquidazione dei compensi per prestazioni giudiziali in materia civile, disciplinato dagli articoli 28 e seguenti della legge 13 giugno 1942, n. 794, bensì con procedimento ordinario e perciò il provvedimento emesso a definizione della relativa controversia ha natura di sentenza, impugnabile con l'appello.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1720, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)