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Sez. 2, Sentenza n. 2701 del 12/02/2004 (Rv. 570067 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Contestazione della sola corrispondenza tra attività svolta e voci di tariffa - Applicabilità del procedimento - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570067-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE

La speciale procedura di liquidazione dei compensi per le prestazioni giudiziali degli avvocati in materia civile, regolata dagli artt. 28 e ss. della legge 13 giugno 1942, n. 794 non è applicabile quando la controversia non abbia ad oggetto soltanto la semplice determinazione della misura del compenso, spettante al professionista in ragione dell'attività svolta nell'espletamento di un mandato di assistenza e difesa giudiziali, ma si estenda altresì ad altri oggetti d'accertamento e decisione - quali i presupposti stessi del diritto al compenso, i limiti del mandato, l'effettiva esecuzione delle prestazioni, la sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa rinvenienti da altri rapporti tra le medesime parti, ecc.; ne consegue che tale procedura si applica, invece, allorché l'intimato, senza contestare di aver conferito l'incarico o che lo stesso sia stato svolto, né dedurre la estinzione del relativo debito, si limiti a contestare - e a richiedere, dunque, il relativo accertamento - la corrispondenza tra la complessiva attività svolta dal professionista e le voci di tariffa da questi dedotte nella parcella (nella fattispecie, alla quale la S.C. ha ritenuto applicabile la speciale procedura in questione, la contestazione riguardava il riconoscimento di compensi per le voci "sessioni", "corrispondenza" ed "esame atto di citazione", indicate nella parcella).

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)