Sez. L - , Ordinanza n. 16201 del 19/05/2022 (Rv. 664712 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Società in liquidazione - Inesistenza originaria di attività aziendale - Reintegra - Esclusione - Obbligo legale di svolgimento - Irrilevanza - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
In tema di licenziamento illegittimo, intimato da parte di una società posta in liquidazione, incaricata dell'attività di raccolta dei rifiuti, l'inesistenza originaria di attività aziendale, analogamente alla sopravvenuta totale cessazione di ogni attività, impedisce la reintegra del lavoratore, a nulla rilevando la sussistenza di un obbligo legale di svolgimento dell'attività di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata, normativamente imposto dall'art. 11 del d.l. n. 195 del 2009, atteso che l'impossibilità di disporre l'ordine di reintegra discende da una mera situazione di fatto.
Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1463, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/12/2009 num. 195 art. 11 CORTE COST., Legge 26/02/2010 num. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)