Sez. L, Sentenza n. 9307 del 13/07/2000 (Rv. 538450 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Obbligo relativo derivante da sentenza pronunciata ex art. 18 legge n. 300 del 1970 - Estinzione - Presupposti - Impossibilità sopravvenuta - Assolutezza della medesima - Necessità - Stato di crisi aziendale - Incidenza - Esclusione - Conseguenze riguardo alla determinazione dell'indennità dovuta fino alla reintegrazione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
L'obbligo di reintegrare il lavoratore nel suo posto di lavoro a seguito di sentenza con cui, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, il licenziamento sia stato dichiarato illegittimo, viene meno, per impossibilità sopravvenuta della prestazione, solo in presenza di cause che impediscano oggettivamente e in modo assoluto il potere di assunzione da parte del datore di lavoro o lo svolgimento della prestazione da parte del lavoratore. Ne consegue che deve ritenersi privo di tale efficacia - e che quindi il datore di lavoro inadempiente debba continuare a corrispondere l'indennità commisurata all'ultima retribuzione a norma dell'art. 18, quarto comma - lo stato di crisi aziendale dell'impresa, anche se riconosciuto con provvedimento dell'autorità amministrativa ai fini del collocamento in mobilità dei lavoratori.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)