Sez. 3, Sentenza n. 20891 del 11/01/2017 Ud. (dep. 03/05/2017) Rv. 270512 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Reati di cui all'art. 600 ter, comma terzo e 600 quater cod. pen. - Concorso - Esclusione - Condizioni.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE
Non è configurabile il concorso tra il reato di detenzione di materiale pornografico di cui all'art. 600-quater cod. pen. ed il reato di distribuzione, divulgazione e diffusione di materiale pornografico di cui all'art. 600-ter, comma terzo, cod. pen., dovendo applicarsi, in virtù della clausola di riserva di cui all'art. 600-quater cod. pen., la più grave fattispecie di cui all'art. 600-ter cod. pen., a condizione che vi sia sovrapposizione o, comunque, tendenziale identità tra materiale detenuto e materiale divulgato; ne consegue che, quando il primo sia talmente ingente da doversi escludere - con accertamento di fatto riservato al giudice del merito - che sia stato integralmente divulgato, la clausola di riserva non opera, poiché la condotta di detenzione si prospetta come autonoma ed ulteriore, sotto il profilo cronologico e naturalistico, ed è dotata di una carica di offensività propria rispetto alle condotte tipizzate dall'art. 600-ter cod. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600 ter, Cod. Pen. art. 600 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)