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Sez. 3, Sentenza n. 2011 del 22/10/2014 Cc. (dep. 16/01/2015) Rv. 261597 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Detenzione di materiale pornografico in capo a chi l'abbia prodotto - Integrazione del reato di cui all'art. 600 ter cod. pen. ed altresì del reato di cui all'art. 600 quater cod. pen. - Esclusione - Norma applicabile - Art. 600 ter cod. pen. - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261597-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE

Non è configurabile il concorso tra il reato di detenzione di materiale pornografico ed il reato di pornografia minorile, dovendo applicarsi, in virtù della clausola di riserva di cui all'art. 600-quater cod. pen., la più grave fattispecie di cui all'art. 600-ter cod. pen., rispetto alla quale la detenzione costituisce, quindi, un "post factum" non punibile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600 ter, Cod. Pen. art. 600 quater

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)