Sez. 3, Sentenza n. 6147 del 27/11/1984 (Rv. 437793 - 01)
ALBERGHI - LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AMBITO DI APPLICAZIONE - AFFITTO DI AZIENDA ALBERGHIERA - ESCLUSIONE.*
ALBERGHI - LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AMBITO DI APPLICAZIONE - AFFITTO DI AZIENDA ALBERGHIERA - ESCLUSIONE.*
In tema di attività alberghiere, la disciplina vincolistica delle locazioni di immobili urbani, come pure quella dettata dalla legge 27 luglio 1978 n. 392, trova applicazione esclusivamente con riferimento alle locazioni di immobili adibiti a quella attività, con esclusione della sua applicabilità, ancorché in via analogica, ai contratti di affitto di azienda alberghiera. (Conf 1527/82, mass n 319344).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1615, Cod. Civ. art. 2555, Legge 02/03/1963 num. 191 art. 1, Legge 02/03/1963 num. 191 art. 2, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)