Sez. L, Sentenza n. 4666 del 22/05/1987 (Rv. 453322 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSA DA QUELLA DELLA ASSUNZIONE - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - DECADENZA - ART. 20 DEL CCNL 22 DICEMBRE 1981 PER I DIRIGENTI DI AZIENDE COMMERCIALI - PREVISIONE DELLA FACOLTÀ ALTERNATIVA DI RECEDERE DAL RAPPORTO CON DIRITTO ALLA INDENNITÀ DI ANZIANITÀ ED ALL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO - CLAUSOLA DI DECADENZA - CONFIGURABILITÀ - RINUNCIA AL DIRITTO ALL'INTANGIBILITÀ DELLA MANSIONE EX ART. 2103 COD. CIV. - SUSSISTENZA - DISCIPLINA EX ART. 2113 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSA DA QUELLA DELLA ASSUNZIONE - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - DECADENZA - ART. 20 DEL CCNL 22 DICEMBRE 1981 PER I DIRIGENTI DI AZIENDE COMMERCIALI - PREVISIONE DELLA FACOLTÀ ALTERNATIVA DI RECEDERE DAL RAPPORTO CON DIRITTO ALLA INDENNITÀ DI ANZIANITÀ ED ALL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO - CLAUSOLA DI DECADENZA - CONFIGURABILITÀ - RINUNCIA AL DIRITTO ALL'INTANGIBILITÀ DELLA MANSIONE EX ART. 2103 COD. CIV. - SUSSISTENZA - DISCIPLINA EX ART. 2113 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
La disposizione dell'art. 20 del C.C.n.L. 22 dicembre 1981 per i dirigenti di aziende commerciali, che accorda al dirigente, a fronte del mutamento peggiorativo delle mansioni operato a suo danno, la possibilità - in alternativa al rimedio generale esperibile ai sensi dell'art. 2103 cod. civ. - di recedere dal rapporto entro il termine di trenta giorni, con il diritto, oltre che all'indennità di anzianità, all'indennità sostitutiva del preavviso, configura una clausola di decadenza, la quale, ancorché implichi una rinuncia al diritto all'intangibilità della mansione tutelato dal citato art. 2103 cod. civ., non soggiace alla disciplina dell'art. 2113 cod. civ., essendo la rinuncia suddetta compensata dalla possibilità accordata al dirigente di optare per il recesso con l'acquisizione del diritto all'indennità sostitutiva del preavviso in un termine che è congruo in relazione al disposto dell'art. 2965 cod. civ.. (V 4893/84, mass n 437793; (V 1596/83, mass n 426436).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2965, Contr. Coll. 22/12/1981 num. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)