Sez. 2, Sentenza n. 7187 del 01/07/1993 (Rv. 482966 - 01)
Competenza civile - Incompetenza - Per territorio | Proposizione dell'eccezione - Preclusioni ex art. 38 cod. proc. civ. per la parte costituita - Condizioni - Per la parte contumace - Operatività - Condizioni - Limiti.
Competenza civile - Incompetenza - Per territorio
A norma dell'art. 38, terzo comma, cod. proc. civ., la proposizione dell'eccezione di incompetenza per territorio resta preclusa, per la parte costituita, quando non sia stata sollevata nel primo scritto difensivo depositato nel giudizio di primo grado e, per la parte contumace, dalla definizione di tale giudizio, a meno che non ricorrano le condizioni per la rimessione in termini ai sensi dell'art. 294 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 294 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)