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Sez. 1 - , Ordinanza n. 28780 del 16/12/2020 (Rv. 660006 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Ricorso per Cassazione - Oneri ex art. 366, nn.3), 4) e 6) c.p.c.
Stato
decisa il 2020-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660006-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Nei giudizi aventi ad oggetto l'esame di domande di protezione internazionale in tutte le sue forme, nessuna norma di legge esonera il ricorrente in primo grado, l'appellante o il ricorrente per cassazione, dall'onere - rispettivamente - di allegare in modo chiaro i fatti costitutivi della pretesa; di censurare in modo chiaro le statuizioni del giudice di primo grado; e di assolvere gli oneri di esposizione, allegazione ed indicazione richiesti a pena di inammissibilità dall'art. 366, nn. 3, 4 e 6 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 366 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 366 lett. 6, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. B, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)