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Sez. 2 - , Ordinanza n. 19177 del 15/09/2020 (Rv. 659110 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale – Dovere del giudice di cooperazione istruttoria – Verifica d'ufficio della situazione oggettiva del Paese di origine – Obbligo - Verifica ufficosa altresì delle condizioni individuali del soggetto richiedente – Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659110-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione internazionale, una volta che il richiedente abbia assolto l'onere di allegare i fatti costitutivi del proprio diritto, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria - e, cioè, di acquisizione officiosa degli elementi istruttori necessari - è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del paese di origine e non si estende alle condizioni individuali del soggetto richiedente, essendo evidente che il giudice, mentre è tenuto a verificare, anche d'ufficio, se nel paese di provenienza sia obiettivamente sussistente una situazione talmente grave da costituire ostacolo al rimpatrio del richiedente medesimo, non può, al contrario, essere chiamato a supplire a deficienze probatorie concernenti la situazione personale di costui, dovendo a tal riguardo soltanto effettuare la verifica di credibilità prevista nel suo complesso dall'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251 del 2007.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)