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Sez. 2, Sentenza n. 326 del 28/11/2013 Cc. (dep. 08/01/2014) Rv. 258218 - 01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - IN GENERE | Responsabilità da reato degli enti - Misure cautelari interdittive - Revoca - Avvenuta esecuzione delle condotte riparatorie - Risarcimento del danno - Requisiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258218-01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - IN GENERE

In tema di responsabilità da reato degli enti, affinché possa ritenersi integrato il requisito del risarcimento integrale del danno e dell'eliminazione delle conseguenze dannose del reato di cui all'art. 17 lett. a), D.Lgs. 231 del 2001, ai fini della revoca delle misure cautelari interdittive eventualmente disposte, è necessaria la diretta consegna alla persona offesa della somma costitutiva del risarcimento del danno prodotto o comunque l'attuazione di condotte che garantiscano la presa materiale della somma da parte del danneggiato senza la necessità di un'ulteriore collaborazione dell'ente ai fini della "traditio". (Nella fattispecie non è stata ritenuta idonea a tal fine la previsione nel bilancio della società di un fondo di accantonamento costitutivo di una riserva indisponibile certificata dal collegio sindacale e comunicata alle persone offese). Conf. n. 327/2014, non mass.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 17, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 45, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 50

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)