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Sez. 2, Sentenza n. 11209 del 09/02/2016 Cc. (dep. 17/03/2016) Rv. 266427 - 01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - IN GENERE | Responsabilità da reato degli enti - Misure cautelari interdittive - Revoca - Avvenuta esecuzione delle condotte riparatorie - Costituzione di un trust - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266427-01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - IN GENERE

In tema di responsabilità da reato degli enti, il risarcimento del danno cui si riferisce l'art. 17, lett. a), del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ai fini della revoca delle misure cautelari interdittive, presuppone l'effettivo versamento agli enti danneggiati delle somme dovute a tale titolo, determinate attraverso preventivi contatti tra le parti contrapposte, ovvero l'attuazione di condotte che garantiscano la presa materiale di tali somme su iniziativa del danneggiato, senza la necessità di una ulteriore collaborazione per la traditio dell'ente. (Nella specie la Corte ha escluso che tale requisito sia integrato dalla costituzione di un trust, dalla previsione in bilancio di un fondo di accantonamento, per importi unilateralmente determinati dalla società senza alcun contatto con gli enti pubblici danneggiati dalle attività di corruzione, e dalla successiva comunicazione di tali adempimenti agli enti medesimi, trattandosi di un meccanismo che posticipa il risarcimento del danno all'esito del giudizio penale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 17, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 45, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 49, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 50

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)