Sez. L, Sentenza n. 18261 del 12/08/2009 (Rv. 609784 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE | Art. 4 della legge n. 230 del 1962 - Contratto a termine con dirigenti tecnici ed amministrativi - Legittimità - Presupposti - Corrispondenza tra qualifica attribuita e mansioni effettivamente affidate - Accertamento giudiziale - Criteri - Mancanza di corrispondenza - Conseguenza - Illiceità del contratto.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE
L'art. 4 della legge n. 230 del 1962, nel consentire la stipulazione di contratti a tempo determinato, di durata non superiore a cinque anni, con i dirigenti amministrativi e tecnici, postula che l'attribuzione della qualifica dirigenziale corrisponda alle mansioni effettivamente affidate, restando rimesso il relativo accertamento al giudice di merito, il quale, in assenza di specifiche fonti normative o negoziali, si deve attenere ai principi elaborati in via giurisprudenziale che, oltre ad identificare il dirigente con il prestatore d'opera preposto all'intera organizzazione ovvero a quella di un settore autonomo, riconoscono la possibile compresenza di una molteplicità di livelli dirigenziali, con graduazione di compiti ed autonomia decisionale, in relazione alla complessità dell'organizzazione aziendale. Ne consegue che, ove manchi tale corrispondenza, il contratto è illecito perché diretto ad eludere il divieto di contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 1 della legge n. 604 del 1966.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 4, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)