Sez. L, Sentenza n. 8650 del 26/04/2005 (Rv. 581083 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE | Accertamento - Criteri - Riferimento alla disciplina contrattuale collettiva - Necessità - Previsione di una pluralità di dirigenti - Rilevanza - Loro coordinamento con vincoli di gerarchia - Limiti - Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE
Al fine di stabilire l'esatto inquadramento del dipendente, se l'appartenenza alla categoria dei dirigenti è espressamente regolata dalla contrattazione collettiva, occorre far riferimento, non alla nozione legale di tale categoria, ma alle relative disposizioni della contrattazione ed il giudice ha l'obbligo di attenersi ai requisiti dalle medesime previsti, poiché esse - riflettendo la volontà della parti stipulanti e la loro specifica esperienza di settore - assumono valore vincolante e decisivo, tenendo altresì conto che in organizzazioni aziendali complesse è ammissibile - anche in riferimento alla prassi aziendale ed alla concreta organizzazione degli uffici - la previsione di una pluralità di dirigenti (a diversi livelli, con graduazione di compiti) i quali sono tra loro coordinati da vincoli di gerarchia, che però facciano salva, anche nel dirigente di grado inferiore, una vasta autonomia decisionale circoscritta dal potere direttivo generale di massima del dirigente di livello superiore; e l'accertamento compiuto alla stregua dei contratti collettivi da parte del giudice di merito è censurabile in cassazione solo sotto il profilo del vizio di motivazione o della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale. (Nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza del merito che aveva rigettato la domanda di un dipendente Rai, inquadrato come funzionario e incaricato di seguire il contenzioso insieme ad altri avvocati, volta al riconoscimento della qualifica dirigenziale di quarto livello, ai sensi dell'art. 1 del CCNL dei dirigenti di aziende industriali).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)