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Sez. 1, Sentenza n. 23978 del 24/11/2015 (Rv. 637843 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE | Istanze istruttorie non ammesse o non esaminate in primo grado - Onere di reiterazione da parte dell'appellante - Sussistenza - Fondamento - Applicabilità dell'art. 346 c.p.c. - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637843-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE

L'appellante che intende ottenere il riesame delle istanze istruttorie non ammesse o non esaminate in primo grado ha l'onere, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, di reiterarle nell'atto introduttivo del gravame ai sensi degli artt. 342 e 345 c.p.c., ma non anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., che riguarda l'appellato vittorioso, il quale può solo riproporre le domande ed eccezioni che non sono state accolte in primo grado ovvero non esaminate perché ritenute assorbite. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di appello, ritenendo inconferente il richiamo dell'appellante all'art. 346 c.p.c. al fine di giustificare la mancata riproposizione delle istanze istruttorie).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)