Sez. 3, Sentenza n. 1699 del 08/03/1983 (Rv. 426561 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - PROCEDIMENTO - DISCIPLINA EX LEGGE N. 2 DEL 1979 IN TEMA DI DECORRENZA DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO DEL RISCATTO - INAPPLICABILITÀ AI RAPPORTI GIÀ ESAURITI - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE CON RIFERIMENTO ALL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - PROCEDIMENTO - DISCIPLINA EX LEGGE N. 2 DEL 1979 IN TEMA DI DECORRENZA DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO DEL RISCATTO - INAPPLICABILITÀ AI RAPPORTI GIÀ ESAURITI - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE CON RIFERIMENTO ALL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'articolo unico della legge 8 gennaio 1979 n. 2 - il quale ha stabilito che il termine per il pagamento del prezzo del riscatto del fondo da parte del soggetto pretermesso decorre, in caso vi sia controversia, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto stesso - non comportando la non prevista applicabilità di tale nuova disciplina ai rapporti già esauriti alcuna disparità di trattamento rispetto ai rapporti processuali in corso alla data di entrata in vigore della legge, trattandosi di situazioni diverse. (Conf 6502/80, mass n 410275).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)