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Sez. 3, Sentenza n. 6502 del 15/12/1980 (Rv. 410275 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - PAGAMENTO DEL PREZZO - TERMINE - DECORRENZA - DISCIPLINA EX ART UNICO DELLA LEGGE N 2 DEL 1979 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO ALL'ART 3 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1980-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410275-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - PAGAMENTO DEL PREZZO - TERMINE - DECORRENZA - DISCIPLINA EX ART UNICO DELLA LEGGE N 2 DEL 1979 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO ALL'ART 3 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale - in riferimento all'art 3 della Costituzione - dell'articolo unico, secondo comma, della legge 8 gennaio 1979 n 2 che, fornendo interpretazione autentica della legge 26 maggio 1965 n 590, ha stabilito che il termine per il pagamento del prezzo del riscatto del fondo da parte dell'affittuario coltivatore diretto decorre, in caso vi sia controversia, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto stesso. Non sussiste infatti alcuna disparita di trattamento fra il soggetto che esercita il diritto di prelazione e quello che esercita il diritto di riscatto, in quanto si tratta di una riconosciuta affinita, ma non di identita di situazioni ed inoltre il riscatto svolge anche funzione di sanzione per l'alienante che non ha dato al coltivatore la possibilita di esercitare il diritto di prelazione; non sussiste del pari il denunciato vizio sotto il profilo di una disparita di regolamentazione con la analoga situazione in cui - in caso di alienazione di fondi rustici da parte di enti pubblici, fondazioni o enti similari - al retrattato e attribuito non solo il diritto al rimborso del prezzo, ma anche quello della corresponsione di un importo che lo indennizzi della svalutazione monetaria, delle spese di acquisto e degli interessi (legge 10 maggio 1976, n 265), in quanto si tratta di diversita di situazioni subiettive e, per alcuni connotati, obiettive; non sussiste, infine, l'assunta disparita sotto il profilo che le controversie, in astratto ricadenti nella nuova normativa, siano in concreto concluse oppure non al momento della sua entrata in vigore, non potendosi raffigurare un diverso trattamento rispetto a situazioni gia esaurite in quanto coperte dal giudicato. (Conf 2207/80, mass n 405878; (Conf 5900/79, mass n 402575).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 265, Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)