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Sez. T, Ordinanza n. 17740 del 01/07/2025 (Rv. 675167-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata ex art. 5 l. n. 130 del 2022 - Calcolo degli importi dovuti ai sensi dell'art. 5, comma 9, l. n. 130 del 2022 - Scomputo delle somme versate "a qualsiasi titolo" in pendenza del giudizio - Importi versati in pendenza del giudizio a titolo di sanzione ex art. 17, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997 - Inclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675167-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE

Ai fini della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai sensi della l. n. 130 del 2022, gli importi dovuti devono calcolarsi, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 9, della predetta legge, scomputando le somme versate "a qualsiasi titolo" in pendenza del giudizio, da intendersi comprensive dei versamenti già effettuati dal contribuente a titolo di sanzione ex art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, in tal senso militando sia la lettera dell'art. 5, comma 9, cit., sia la natura premiale dell'intervento normativo.

Legge 31/08/2022 num. 130 art. 5 com. 9, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 17 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)