Sez. 5 - , Ordinanza n. 19804 del 11/07/2023 (Rv. 668289 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata ex l. n. 130 de 2022 - Controversie pendenti innanzi alla Corte di cassazione - Nozione di pendenza - Applicabilità a giudizi in cui sia stato già disposto il rinvio al giudice del merito - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE
La definizione agevolata ex art. 5 della l. n. 130 del 2022, riguardando soltanto i processi pendenti innanzi alla Corte di cassazione alla data di entrata in vigore il 16 settembre 2022, non
si applica alle controversie per le quali, prima di quella data, la S.C. si sia già spogliata della potestà di decidere, avendo disposto la cassazione con rinvio della decisione impugnata, e va, pertanto, dichiarata inammissibile la successiva impugnazione, proposta dal contribuente alla S.C., avente ad oggetto il diniego opposto dall'Agenzia delle Entrate all'istanza di definizione agevolata di tali controversie, in coerenza con la dichiarata finalità deflattiva delle pendenze in sede di legittimità della normativa invocata.
Legge 31/08/2022 num. 130 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)