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Sez. L, Sentenza n. 3919 del 29/06/1982 (Rv. 421865 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO "IN ITINERE" - INDENNIZZABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-06-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421865-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO "IN ITINERE" - INDENNIZZABILITÀ - CONDIZIONI.*

L'infortunio in itinere è indennizzabile solo a condizione che l'iter sia imposto al lavoratore senza possibilità di altra scelta, per precise esigenze aziendali, in modo che il relativo rischio, di per sè generico, diventi specifico in quanto necessariamente connesso alla prestazione di lavoro. (Conf 3599/80, mass n 407442; (Conf 3495/79, mass n 399906).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)