diritto.io

Sez. 2, Ordinanza n. 31857 del 06/12/2025 (Rv. 676477-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE | Notifica eseguita per posta a persona giuridica - Combinato disposto degli artt. 7 l. n. 890 del 1982 e 145 c.p.c. - Specificazione dei consegnatari contenuta nell'art. 145 c.p.c. - Rilevanza - Ai fini della ritualità della notifica presso la sede legale - Consegna dell'atto al familiare convivente - Validità - Esclusione. PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - In genere.
Stato
decisa il 2025-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676477-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE

In tema di notifica a mezzo posta a persone giuridiche e a società prive di personalità giuridica, l'art. 7 l. n. 890 del 1982 va letto in combinato disposto con l'art. 145, comma 1, prima parte, c.p.c., cosicché la notificazione deve eseguirsi presso la sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notifiche o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa, in conformità all'art. 145 c.p.c., che individua i soggetti cui il notificante può legittimamente consegnare l'atto, tra i quali non è compreso il familiare convivente.

Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)