diritto.io

Sez. 5 - , Ordinanza n. 8472 del 06/04/2018 (Rv. 647704 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA | Notifica di cartella di pagamento presso la sede della società - Consegna dell'atto nelle mani di "familiare convivente" - Nullità - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647704-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA

Qualora la notifica della cartella di pagamento avvenga presso la sede legale della società e non nel luogo di residenza del legale rappresentante della stessa, l'atto deve essere consegnato solo ai soggetti indicati dall'art. 145, comma 1, c.p.c., ossia al "rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa", tra i quali non è, pertanto, compreso il "familiare convivente" del legale rappresentante dell'ente, sicché è nulla la notifica eseguita nelle mani del medesimo.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)