Sez. 2, Sentenza n. 11424 del 01/06/2016 (Rv. 640202 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - TRASFERIMENTO DELLA SERVITÙ IN LUOGO DIVERSO | Offerta - Instaurazione del giudizio, anche da parte del titolare del fondo servente - Conformazione, in corso di lite, dell'offerta del luogo diverso in relazione agli esiti di consulenza tecnica d'ufficio - Ammissibilità - Fondamento.
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - TRASFERIMENTO DELLA SERVITÙ IN LUOGO DIVERSO
In tema di trasferimento di servitù prediale, il proprietario del fondo servente, formulata l'offerta anteriormente all'instaurazione, pure se da parte sua, del giudizio, ha anche in corso di lite il diritto potestativo, ai sensi dell'art. 1068, comma 2, c.c., di specificarla ulteriormente e, all'occorrenza, di conformarla agli esiti della consulenza tecnica d'ufficio disposta al precipuo scopo di individuare un luogo egualmente comodo per l'esercizio della servitù.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1068
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)