Sez. 2, Sentenza n. 20204 del 13/10/2004 (Rv. 577683 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - TRASFERIMENTO DELLA SERVITÙ IN LUOGO DIVERSO | Azione promossa dal proprietario del fondo dominante per pretese violazioni dell'art. 1068 cod. civ. - Offerta del luogo diverso effettuata in tale sede - Ammissibilità - Natura - Diritto potestativo - Configurabilità - Condizioni - Limiti - Valutazione relativa - Giudice di merito - Devoluzione.
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - TRASFERIMENTO DELLA SERVITÙ IN LUOGO DIVERSO
Il proprietario del fondo servente chiamato in giudizio dal proprietario del fondo dominante (in sede petitoria ovvero in "confessoria servitutis" o per il ripristino del diritto di servitù compromesso dall'attività del convenuto o da questi "manu propria" illegittimamente trasferito in altro sito) ha non già la facoltà bensì il diritto potestativo di offrire in sede giudiziale al proprietario del fondo dominante un luogo altrettanto comodo per l'esercizio della servitù, in tal caso spettando peraltro al giudice stabilire se la servitù sia divenuta più gravosa per il fondo servente (anche in conseguenza dell'attività di utilizzazione di quest'ultimo posta in essere dallo stesso proprietario del fondo servente) e se lo spostamento offerto sia ugualmente comodo per il proprietario del fondo dominante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1068
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)