Sez. 3, Sentenza n. 7974 del 25/08/1997 (Rv. 507090 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - SANZIONI PER LA MANCATA UTILIZZAZIONE DELL'IMMOBILE ED ALTRE VIOLAZIONI ANALOGHE - IN GENERE | Mancata utilizzazione - Nozione - Utilizzo solo parziale per la finalità indicata nell'atto di diniego - Sanzionabilità ex art. 31 della legge n. 392/78 - Esclusione - Limiti.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - SANZIONI PER LA MANCATA UTILIZZAZIONE DELL'IMMOBILE ED ALTRE VIOLAZIONI ANALOGHE - IN GENERE
In tema di locazione di immobile adibito ad uso diverso da abitazione e di conseguito rilascio dello stesso, ex art. 29 legge 27 luglio 1978, n. 392, alla prima scadenza, l'effettiva utilizzazione del bene da parte del locatore del bene, atta ad evitare l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31 della legge citata, è da ritenersi rispettata - sempre che realizzi la finalità dedotta a suo tempo dal locatore - anche nel caso in cui essa si riveli solo parziale.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)