Sez. 3, Sentenza n. 2684 del 14/03/1991 (Rv. 471251 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani - Disciplina transitoria - Immobili adibiti ad uso di abitazione - Contratti in corso soggetti a proroga - Recesso del locatore - Mancata utilizzazione dell'immobile per l'uso dichiarato con l'azione di recesso - Sanzioni - Ripristino del contratto e risarcimento del danno | Mancata utilizzazione della cosa locata entro sei mesi dalla acquisizione della sua disponibilità - Presunzione iuris tantum di responsabilità - Prova liberatoria - Oggetto.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani - Disciplina transitoria - Immobili adibiti ad uso di abitazione - Contratti in corso soggetti a proroga - Recesso del locatore - Mancata utilizzazione dell'immobile per l'uso dichiarato con l'azione di recesso - Sanzioni - Ripristino del contratto e risarcimento del danno
L'art. 60 della legge 27 luglio 1978 n. 392, in tema di ripristino del rapporto di locazione ad uso abitativo e risarcimento del danno nel caso di recesso del locatore, nella sua correlazione con la corrispondente norma di cui al precedente art. 31, deve essere interpretato nel senso che la sanzione del ripristino (o la pretesa risarcitoria) non è connessa ad un criterio di responsabilità oggettiva o secondo una presunzione assoluta di colpa, per il solo fatto che la cosa locata non sia stata utilizzata entro sei mesi dall'acquisizione della sua disponibilità, ma si verifica nel caso in cui il locatore, cui compete l'onere di superare la presunzione iuris tantum di responsabilità, non dimostri l'esistenza del caso fortuito o della forza maggiore o di giuste cause, cioè di ragioni meritevoli di tutela che hanno impedito detto utilizzo.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 31 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)