Sez. U, Sentenza n. 5830 del 01/10/1986 (Rv. 448244 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - LITE TEMERARIA - CONDANNA AL RISARCIMENTO DEI DANNI - PRESUPPOSTI - DISCIPLINA EX ART. 96, COMMA PRIMO, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ IN SEDE DI REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - CONDIZIONI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - LITE TEMERARIA - CONDANNA AL RISARCIMENTO DEI DANNI - PRESUPPOSTI - DISCIPLINA EX ART. 96, COMMA PRIMO, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ IN SEDE DI REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - CONDIZIONI.*
A seguito della riconosciuta infondatezza del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, la colpa grave del soccombente, giustificativa della sua condanna al risarcimento dei danni per responsabilità processuale a norma dell'art. 96 cod. proc. civ., è rilevabile dalla Mancanza di un minimo di elementare diligenza, nel riscontrare l'erroneità della tesi avanzata alla stregua della disciplina positiva e degli orientamenti della suprema Corte, quale elemento rivelatore di un uso distorto del regolamento, per fini meramente dilatori. (V 3786/83, mass n 428701).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)