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Sez. U, Sentenza n. 5830 del 01/10/1986 (Rv. 448244 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - LITE TEMERARIA - CONDANNA AL RISARCIMENTO DEI DANNI - PRESUPPOSTI - DISCIPLINA EX ART. 96, COMMA PRIMO, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ IN SEDE DI REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448244-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - LITE TEMERARIA - CONDANNA AL RISARCIMENTO DEI DANNI - PRESUPPOSTI - DISCIPLINA EX ART. 96, COMMA PRIMO, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ IN SEDE DI REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - CONDIZIONI.*

A seguito della riconosciuta infondatezza del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, la colpa grave del soccombente, giustificativa della sua condanna al risarcimento dei danni per responsabilità processuale a norma dell'art. 96 cod. proc. civ., è rilevabile dalla Mancanza di un minimo di elementare diligenza, nel riscontrare l'erroneità della tesi avanzata alla stregua della disciplina positiva e degli orientamenti della suprema Corte, quale elemento rivelatore di un uso distorto del regolamento, per fini meramente dilatori. (V 3786/83, mass n 428701).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)