Sez. U, Sentenza n. 3786 del 03/06/1983 (Rv. 428701 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - LITE TEMERARIA - CONDANNA AL RISARCIMENTO DEI DANNI - PRESUPPOSTI - DISCIPLINA EX ART. 96, COMMA PRIMO, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ IN SEDE DI REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - CONDIZIONI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - LITE TEMERARIA - CONDANNA AL RISARCIMENTO DEI DANNI - PRESUPPOSTI - DISCIPLINA EX ART. 96, COMMA PRIMO, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ IN SEDE DI REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - CONDIZIONI.*
L'art. 96 cod. proc. civ., nel prevedere la condanna al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, fissa in via generale una sanzione per la violazione degli obblighi di correttezza processuale, configurabile nella utilizzazione del processo per scopi diversi da quelli cui è preordinato, sicché trova applicazione anche in Sede di regolamento preventivo di giurisdizione, quando la manifesta infondatezza delle ragioni poste a sostegno dell'istanza dimostri che la sua proposizione è rivolta a conseguire soltanto il differimento della definizione del giudizio di merito. (Conf 1280/82, mass n 419151).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)